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Alberghiero Pastore

Segnalazione illeciti (Whistleblowing)

La segnalazione dei presunti illeciti è un dovere civico tutelato per legge; ecco come fare.

Cos'è

Con il DL 24/2023 lo stato italiano da attuazione ad una direttiva comunitaria che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrita’ dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tali disposizioni non si applicanoalle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate” ma tutelano i cosiddetti “Whistleblowers” ovvero coloro che, dall’interno, denunciano illeciti e che, in passato, venivano chiamati “Gole profonde“.

Lo scopo è contrastare illeciti come i fenomeni corruttivi e gli abusi offrendo specifiche tutele per incrementare i tassi di denuncia dall’interno; l’importanza di questa normativa è ben descritta dalla stessa ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) sul suo sito istituzionale che vi consigliamo di consultare attentamente per approfondire la tematica.

 

 

A cosa serve

Serve a segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Come si accede al servizio

Si possono effettuare le segnalazioni usando i seguenti canali:

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

La prima segnalazione va fatta utilizzando il canale interno, ovvero presso l'USR, inviandola al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Se non si ha risposta entro 3 mesi è possibile procedere con il canale esterno inviando la segnalazione all'ANAC.

In caso di mancata risposta, trascorsi 3 mesi è possibile effettuare una denuncia pubblica, anche anonima.

Infine, se nessuno dei precedenti canali ha dato risposta, è possibile presentare denuncia all’'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è discrezionale, bisogna prioritariamente utilizzare il canale interno che, per le scuole della regione Piemonte, è così organizzato:

Per le segnalazioni in forma scritta:

attraverso piattaforma online;
casella di posta elettronica dedicata: prevenzionecorruzione@istruzionepiemonte.it;
lettera;

Per le segnalazioni in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

 

 

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